Art. 21.
(Azione familiare).

      1. Le associazioni di cui all'articolo 19, comma 5, sono legittimate a richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o

 

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la sede il convenuto, la condanna al risarcimento del danno, all'indennità, alla restituzione di somme o all'esecuzione della prestazione, in conseguenza di atti plurioffensivi dell'interesse familiare definiti ai sensi del comma 2.
      2. È plurioffensivo dell'interesse familiare l'atto o il fatto illecito, l'omissione, l'inadempimento contrattuale o extracontrattuale lesivo dell'interesse familiare di una pluralità di soggetti.
      3. L'azione di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutte le famiglie interessate dal medesimo atto.
      4. Con la sentenza di condanna il giudice, quando le risultanze del processo lo consentono, stabilisce anche l'importo minimo da liquidare alle singole famiglie ovvero determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore delle singole famiglie nonché i modi e i termini di erogazione dell'importo stesso o la prestazione da svolgere nonché i modi e i termini della sua esecuzione.
      5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, dinanzi al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale, nel quale sono indicati i criteri determinati ai sensi del comma 4.
      6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 del presente articolo, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.
      7. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui al comma 6, la singola famiglia può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stessa, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione esatta dell'ammontare del
 

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risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, non sono legittimati a intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.
      8. A seguito della sentenza di condanna di cui al comma 4, nell'ipotesi in cui il giudice non stabilisca l'importo minimo da liquidare alle singole famiglie ovvero non determini i criteri in base ai quali definire i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare le singole famiglie, ciascuna famiglia può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stessa, dei requisiti individuati dalla citata sentenza di condanna e la determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, non sono legittimati ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.
      9. La sentenza di condanna emessa ai sensi del comma 4 del presente articolo in favore di un soggetto di cui all'articolo 19, comma 5, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del citato codice di procedura civile, richiesta dalla singola famiglia.

      10. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti nascenti dalle azioni di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
      11. In attenzione di quanto disposto dal comma 10 del presente articolo, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche all'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
 

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materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al fine di comprendere, tra gli atti esenti dal contributo unificato ivi stabilito, i procedimenti previsti dal presente articolo.
      12. La parcella dei patrocinatori per la rappresentanza e la difesa nell'azione familiare di cui al presente articolo è calcolata in base percentuale sui risarcimenti o sulle indennità ottenuti nella misura minima del 2,5 per cento e massima del 10 per cento in relazione alla complessità della controversia, al risultato raggiunto e all'attività svolta.